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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 197

Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni

Art. 197. (Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni) Le imprese che chiedono la concessione devono produrre domanda corredata dai seguenti documenti: 1) se compagnie di lavoratori: a) situazione patrimoniale all'atto della domanda; b) documenti che comprovino la capacita' tecnica della compagnia a esercitare attivita' di impresa portuale; 2) se imprese individuali: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; b) estratto dell'atto di nascita dell'imprenditore; c) certificato di cittadinanza italiana dell'imprenditore; d) certificato di domicilio dell'imprenditore; e) certificato generale del casellario giudiziale dell'imprenditore; f) certificato di buona condotta morale e civile dell'imprenditore; g) certificato della camera di agricoltura, industria e commercio, da cui risulti la capacita' tecnica e finanziaria dell'imprenditore a esercitare attivita' di impresa portuale; 3) se societa' in nome collettivo: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi a tutti i componenti la societa'; d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2: 4) se societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi ai soci accomandatari; d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2; 5) se societa' per azioni o a responsabilita' limitata: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi alle persone che abbiano la rappresentanza della societa'; d) il certificato di cui alla lettera q) del n. 3. In tutti i casi devono inoltre essere presentati: 1) i documenti comprovanti che gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale sono in proprieta' ovvero in uso in base a locazione, almeno annuale, del richiedente; 2) i certificati generali del casellario giudiziale delle persone autorizzate ad agire in porto in rappresentanza della impresa.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano