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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 199

Clausole della licenza

Art. 199. (Clausole della licenza) La licenza deve stabilire: 1) l'obbligo, da parte dell'impresa concessionaria, di versare un canone annuo e una cauzione, la misura dei quali e' determinata dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale; 2) la facolta', da parte dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di dare in uso ad altri contro un equo indennizzo, in caso di sospensione o di revoca della concessione, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale; l'indennizzo e' determinato dall'autorita', predetta e, in caso di mancata accettazione, da tre arbitri, nominati uno dal direttore marittimo, uno dall'impresa concessionaria e il terzo dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano