Art. 20
Custodia degli atti di concessione
Art. 20. (Custodia degli atti di concessione) Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli.
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| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 20
Art. 20. (Custodia degli atti di concessione) Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli.