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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 200

Sospensione e revoca della concessione

Art. 200. (Sospensione e revoca della concessione) La concessione puo' essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale: 1) quando l'imprenditore ha riportato una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 o ha perduto la capacita' legale, ovvero quando, trattandosi di societa', una delle condanne predette e' riportata o la capacita' legale e' perduta da, uno dei soci in nome collettivo o da uno degli accomandatari o da uno degli amministratori delle societa' per azioni o a responsabilita' limitata o dal direttore, a meno che entro un mese dalla condanna o dalla perdita della capacita' la persona non sta stata sostituita con altra in possesso dei requisiti prescritti; 2) quando l'impresa non osserva le norme relative al lavoro portuale o quando richiede e riscuote tariffe superiori a quelle stabilite o presenta, agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute; 3) quando, sentita anche la camera di agricoltura, industria e commercio, risulta che la capacita' tecnica o finanziaria dell'impresa e' ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare piu' affidamento per il regolare esercizio dell'attivita'; 4) quando l'impresa si astiene, per cause ad essa imputabili, dalla esecuzione dei servizi assunti.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano