Art. 226
Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
Art. 226. (Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco) I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 226
Art. 226. (Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco) I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.