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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 237

Imbarco su navi di bandiera estera

Art. 237. (Imbarco su navi di bandiera estera) L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare. Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano