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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 239

Documenti per l'iscrizione

Art. 239. (Documenti per l'iscrizione) I requisiti per l'iscrizione si provano con i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di idoneita' fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa; 4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito approva pratica, da un'autorita' marittima mercantile; 5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione, fatta innanzi all'autorita' comunale, o all'ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potesta', ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale dil genitore o del tutore. Il consenso puo' anche constare da processo verbale raccolto dall'autorita' comunale o dall'autorita' marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti deoli articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione e' rilasciata dagli istituiti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato Il requisito di cui al n. 4 dell'articolo precedente e' accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'autorita' marittima mercantile che provvede all'immatricolazione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano