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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 243

Annotazioni sulle matricole

Art. 243. (Annotazioni sulle matricole) Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta'; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237; 10) il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano