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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 254

Padrone marittimo per la pesca

Art. 254. (Padrone marittimo per la pesca) Per conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di imare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette; 4) avere effettuato, in servizio di coperta, quattro anni di navigazione su navi addette alla pesca mediterranea, oppure tre anni di navigazione su navi da traffico e due anni di navigazione su navi addette alla pesca mediterranea; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo per la pesca puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli stretti 2) assumere il comando di navi a vela, di qual siasi stazza e di navi a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a quattrocento cavalli asse o cinquecento cavalli indicati, per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo. Gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempre che abbiano compiuto almeno quattro anni d'imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unita' navale.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano