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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 261

Capo barca per la pesca costiera

Art. 261. (Capo barca per la pesca costiera) Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi a vela di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, e le navi a propulsione meccanica, con apparato motore di potenza fino a cinquanta cavalli asse, per l'esercizio della pesca lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano