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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 268

Allievo capitano di macchina

Art. 268. (Allievo capitano di macchina) Per conseguire il titolo di allievo capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare; 2) avere conseguito il diploma d'istituto nautico, sezione macchinisti. L'allievo capitano di macchina coadiuva gli ufficiali nell'esplicazione dei servizi di guardia in macchina. Il titolo di allievo capitano di macchina puo' essere conseguito, all'infuori dei predetti requisiti, da- chi abbia ottenuto la, nomina a sottotenente del genio navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano