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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 270

Meccanico navale di prima classe

Art. 270. (Meccanico navale di prima classe) Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare, 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile, oppure la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle predette autorita'; 4) avere lavorato dopo il conseguimento del titolo di studio, per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine e avere effettuato successivamente almeno diciotto mesi di navigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi; 5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione, un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile, di concerto col ministro per la pubblica istruzione; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo': 1) imbarcare: a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico, o addette alla pesca, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse o ai novecento cavalli indicati; 2) assumere la direzione di macchina: a) di navi da carico, o addette alla pesca, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse o ai novecento cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; b) di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina. I meccanici e motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente di carriera, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purche' - abbiano effettuato prima del congedamento una navigazione complessiva, di quattro anni in servizio di macchina.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano