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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 274

Marinaio motorista

Art. 274. (Marinaio motorista) Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere importato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano