Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 280

Maestro d'ascia

Art. 280. (Maestro d'ascia) Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti: a) avere compiuto i ventuno anni di eta'; b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279; c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19422022rinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia a
Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano