Art. 286
Ammissione agli esami
Art. 286. (Ammissione agli esami) L'autorita' marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 286
Art. 286. (Ammissione agli esami) L'autorita' marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.