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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 298

Navigazione valida per conseguire i titoli professionali

Art. 298. (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali) La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali. La navigazione effettuata per il traffico locale e per la pesca costiera e' valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista: non e' valida per il conseguimento degli altri titoli professionali. La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano