Art. 312
Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica
Art. 312. (Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica) Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le societa' s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalita' giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.