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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 315

Documenti per l'iscrizione

Art. 315. (Documenti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione; 2) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica; 2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice; 3) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice; 4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali; 5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3. Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi. L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano