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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 318

Mancata designazione di rappresentante

Art. 318. (Mancata designazione di rappresentante) Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine. Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell'articolo 422, ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario. Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> localita' in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 147 dei codice.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano