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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 354

Domata del ruolo

Art. 354. (Domata del ruolo) La durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni, dalla data di rilascio. Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolo ritirato e' trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, dopo decontati, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal ministro per la marina mercantile.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano