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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 357

Annotazioni relative alle persone arruolate

Art. 357. (Annotazioni relative alle persone arruolate) Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione e' convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice. I contratti di arruolamento stipulati in localita' estera dove non sia autorita' consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorita'.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano