Art. 364
Presentazione
Art. 364. (Presentazione) I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 364
Art. 364. (Presentazione) I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.