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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 369

Inventario di bordo

Art. 369. (Inventario di bordo) L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilita'. Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette e' compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione e' vistata dall'autorita' marittima, mercantile o da quella con sola re. Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni. La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, e' vistata, all'atto della compilazione nonche' delle successive variazioni, dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorita' marittima mercantile o da quella consolare.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano