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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 376

Rilascio delle spedizioni

Art. 376. (Rilascio delle spedizioni) L'autorita' marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico. Il rilascio delle spedizioni puo' essere negato dall'autorita' marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui e' il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui e' l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano