Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 377

Rilascio delle spedizioni alle navi straniere

Art. 377. (Rilascio delle spedizioni alle navi straniere) Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile. In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19422022rinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia a
Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano