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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 391

Inventario e custodia degli oggetti

Art. 391. (Inventario e custodia degli oggetti) In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta. L'inventario e' fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni. Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte. Di tutte le operazioni e' fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano