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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 45

Documentazione della domanda

Art. 45. (Documentazione della domanda) La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare: a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilita'; b) il tipo e la capacita' dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno; c) la quantita' in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi; d) le caratteristiche degli impianti e le modalita' costruttive dei fabbricati; e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi; f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne; g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze; h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano