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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 48

Commissioni di collaudo

Art. 48. (Commissioni di collaudo) Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero della marina mercantile, da un funzionario del ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del ministero dell'interno, delegati dai rispettivi ministri nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione e' nominata dal ministro per la marina mercantile. Per i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza del direttore marittimo o del capo dei compartimento marittimo, il collaudo e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco, competenti per territorio, o da loro delegati.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano