Art. 76
Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo
Art. 76. (Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo) E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 76
Art. 76. (Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo) E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.