Art. 1.
Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari
Art. 1. Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari 1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e' rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorita' dalle stesse delegate. 2. Il 1egale rappresentante dell'impresa interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente: a) certificazione comprovante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta; b) numero del codice fiscale; c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza; d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso; e) relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali ed igienicosanitarie dello stabilimento; f) descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione; g) copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue nonche' alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione; h) nominativo del responsabile dello stabilimento; i) dichiarazione, sotto propria responsabilita', di possedere il requisito prescritto dal comma 4. 3. La documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia della domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle stesse. 4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi alimentari il richiedente deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi. 5. L'impresa che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che intende estendere l'autorizzazione ad altri additivi, presenta istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1. 6. L'istanza di cui al comma 5 deve contenere unicamente una dichiarazione con cui il richiedente afferma di aver predisposto le attrezzature prescritte dalla normativa vigente per la produzione e l'analisi degli additivi che si intendono produrre, commercializzare o depositare. 7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo 2.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 2.
Sopralluogo
Art. 2. Sopralluogo 1. L'autorita' competente al rilascio della autorizzazione, verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali. 2. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo. 3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 1 sia sfavorevole, l'autorita' competente comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza e' respinta. 4. Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne da' comunicazione all'autorita' competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 3.
Termini del procedimento
Art. 3. Termini del procedimento 1. Qualora l'istruttoria dia risultato favorevole, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Decorsi inutilmente sessanta giorni l'istanza si intende respinta.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 4.
A r o m i
Art. 4. A r o m i 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 5.
Requisiti igienicosanitari
Art. 5. Requisiti igienicosanitari 1. Il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, definisce, con proprio decreto, i requisiti igienicosanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che sono accertati e verificati nel corso del sopralluogo previsto all'articolo 2, comma 1.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 6.
Abrogazioni
Art. 6. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: l'articolo 6, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, gli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, l'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed il decreto del Ministro della sanita' 25 giugno 1993, n. 459.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 7.
Norma transitoria
Art. 7. Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, per i requisiti igienicosanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 2. Il legale rappresentante dell'impresa di produzione, di commercializzazione e di deposito di additivi alimentari, autorizzato ai sensi della normativa previgente, o quello autorizzato ai sensi del comma 1, comunicano all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, di essere in possesso dei requisiti igenicosanitari in esso prescritti, ovvero di potervisi adeguare entro un congruo termine da indicare nella comunicazione. 3. Decorso tale termine l'autorita' competente dispone il sopralluogo di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 2. 4. Nel caso in cui il sopralluogo di cui all'articolo 2, comma 3, dia esito sfavorevole l'autorizzazione si intende revocata.
Indirizzo citabile di questo articolo
Art. 8.
Entrata in vigore
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Indirizzo citabile di questo articolo