Art. 1.
Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari
Art. 1. Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari 1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e' rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorita' dalle stesse delegate. 2. Il 1egale rappresentante dell'impresa interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente: a) certificazione comprovante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta; b) numero del codice fiscale; c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza; d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso; e) relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali ed igienicosanitarie dello stabilimento; f) descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione; g) copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue nonche' alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione; h) nominativo del responsabile dello stabilimento; i) dichiarazione, sotto propria responsabilita', di possedere il requisito prescritto dal comma 4. 3. La documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia della domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle stesse. 4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi alimentari il richiedente deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi. 5. L'impresa che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che intende estendere l'autorizzazione ad altri additivi, presenta istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1. 6. L'istanza di cui al comma 5 deve contenere unicamente una dichiarazione con cui il richiedente afferma di aver predisposto le attrezzature prescritte dalla normativa vigente per la produzione e l'analisi degli additivi che si intendono produrre, commercializzare o depositare. 7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo 2.