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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514pubblicata il 13 marzo 1998

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 13 marzo 1998, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1998-03-13, FRBRExpression 1998-05-12
Apri il testo al 13 marzo 1998

Testo vigente dal 13 marzo 1998, tuttora in vigore

Art. 2.

Sopralluogo

Art. 2. Sopralluogo 1. L'autorita' competente al rilascio della autorizzazione, verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali. 2. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo. 3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 1 sia sfavorevole, l'autorita' competente comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza e' respinta. 4. Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne da' comunicazione all'autorita' competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.

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Relazioni con altre norme

19921998modifica
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514modificaLegge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 5713 marzo 1998
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514 — Le leggi che non tornano