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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514pubblicata il 13 marzo 1998

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 13 marzo 1998, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1998-03-13, FRBRExpression 1998-05-12
Apri il testo al 13 marzo 1998

Testo vigente dal 13 marzo 1998, tuttora in vigore

Art. 3.

Termini del procedimento

Art. 3. Termini del procedimento 1. Qualora l'istruttoria dia risultato favorevole, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Decorsi inutilmente sessanta giorni l'istanza si intende respinta.

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Relazioni con altre norme

19921998modifica
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514modificaLegge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 5713 marzo 1998
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514 — Le leggi che non tornano