Art. 8.
Entrata in vigore
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 13 marzo 1998, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1998-03-13, FRBRExpression 1998-05-12 | Apri il testo al 13 marzo 1998 | — |
Art. 8.
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
|---|---|---|---|
| Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1997, n. 514 | modifica | Legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 57 | 13 marzo 1998 |