Art. 1.
Conferma degli organismi esistenti
Art. 1. Conferma degli organismi esistenti 1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del presente regolamento; e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179; f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179; g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del presente regolamento. 2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi: a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 2.
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali
Art. 2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali». 2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti: a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero; c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144; d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione; e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti. 3. La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.
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Art. 3.
Segreteria tecnica per la protezione della natura
Art. 3. Segreteria tecnica per la protezione della natura 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree. 2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta da un contingente di: a) venti unita' di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 4.
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile
Art. 4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo. 3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 5.
Segreteria tecnica per la qualita' della vita
Art. 5. Segreteria tecnica per la qualita' della vita 1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 6.
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 6. Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche 1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti: a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio idrico integrato; b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti; d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
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Art. 7.
Osservatorio nazionale sui rifiuti
Art. 7. Osservatorio nazionale sui rifiuti 1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente; b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente; c) uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. 2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di recupero e smaltimento; f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 8.
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
Art. 8. Segreteria tecnica per la tutela del territorio 1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorita' di bacino distrettuali; b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorita' di bacino distrettuali; c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorita' di bacino distrettuali; d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico; e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero; f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione; g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorita' di bacino distrettuali; h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale; i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del suolo; l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo; m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349; n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."
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Art. 9.
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))
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Art. 10.
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
Art. 10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC 1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. 2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.
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Art. 11.
Pari opportunita' tra donne e uomini
Art. 11. Pari opportunita' tra donne e uomini 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
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Art. 12.
Durata e relazione di fine mandato
Art. 12. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3)) 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.C.M. 27 febbraio 2012 (in G.U. 14/05/2012, n. 111) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
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Art. 13.
Disposizioni finanziarie
Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto. 2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.
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Art. 14.
Abrogazioni
Art. 14. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438; d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni; f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni; g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308; i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole «ed m)», e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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