Art. 11.
Pari opportunita' tra donne e uomini
Art. 11. Pari opportunita' tra donne e uomini 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
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Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
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| dal 10 luglio 2007 al 16 luglio 2008 Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-10, FRBRExpression 2007-07-25 | Apri il testo al 10 luglio 2007 | Confronta |
| dal 17 luglio 2008 al 15 ottobre 2009 | Apri il testo al 17 luglio 2008 | Confronta |
| dal 16 ottobre 2009 al 28 maggio 2012 | Apri il testo al 16 ottobre 2009 | Confronta |
| dal 29 maggio 2012 al 20 agosto 2014 | Apri il testo al 29 maggio 2012 | Confronta |
| dal 21 agosto 2014 al 20 luglio 2017 | Apri il testo al 21 agosto 2014 | Confronta |
| dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 21 luglio 2017 | — |
Art. 11.
Art. 11. Pari opportunita' tra donne e uomini 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.