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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90pubblicata il 10 luglio 2007

Versioni di questo atto (6)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 10 luglio 2007 al 16 luglio 2008
Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-10, FRBRExpression 2007-07-25
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dal 17 luglio 2008 al 15 ottobre 2009Apri il testo al 17 luglio 2008Confronta
dal 16 ottobre 2009 al 28 maggio 2012Apri il testo al 16 ottobre 2009Confronta
dal 29 maggio 2012 al 20 agosto 2014Apri il testo al 29 maggio 2012Confronta
dal 21 agosto 2014 al 20 luglio 2017Apri il testo al 21 agosto 2014Confronta
dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 21 luglio 2017

Testo vigente dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 12.

Durata e relazione di fine mandato

Art. 12. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3)) 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.C.M. 27 febbraio 2012 (in G.U. 14/05/2012, n. 111) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

20042015abrogaabrogaabrogaabrogaabrogarinvia arinvia a
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90 — Le leggi che non tornano