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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90pubblicata il 10 luglio 2007

Versioni di questo atto (6)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 10 luglio 2007 al 16 luglio 2008
Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-10, FRBRExpression 2007-07-25
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dal 17 luglio 2008 al 15 ottobre 2009Apri il testo al 17 luglio 2008Confronta
dal 16 ottobre 2009 al 28 maggio 2012Apri il testo al 16 ottobre 2009Confronta
dal 29 maggio 2012 al 20 agosto 2014Apri il testo al 29 maggio 2012Confronta
dal 21 agosto 2014 al 20 luglio 2017Apri il testo al 21 agosto 2014Confronta
dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 21 luglio 2017

Testo vigente dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 2.

Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali

Art. 2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali». 2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti: a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero; c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144; d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione; e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti. 3. La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90 — Le leggi che non tornano