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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90pubblicata il 10 luglio 2007

Versioni di questo atto (6)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 10 luglio 2007 al 16 luglio 2008
Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-10, FRBRExpression 2007-07-25
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dal 17 luglio 2008 al 15 ottobre 2009Apri il testo al 17 luglio 2008Confronta
dal 16 ottobre 2009 al 28 maggio 2012Apri il testo al 16 ottobre 2009Confronta
dal 29 maggio 2012 al 20 agosto 2014Apri il testo al 29 maggio 2012Confronta
dal 21 agosto 2014 al 20 luglio 2017Apri il testo al 21 agosto 2014Confronta
dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 21 luglio 2017

Testo vigente dal 21 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 5.

Segreteria tecnica per la qualita' della vita

Art. 5. Segreteria tecnica per la qualita' della vita 1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90 — Le leggi che non tornano