Art. 11.
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
Art. 11. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 2. L'avanzo di amministrazione presunto puo' essere utilizzato qualora ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 3. Il disavanzo di amministrazione presunto e' considerato all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il direttore illustra, nella relativa deliberazione, i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. 4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il comitato direttivo dell'Agenzia deve informare, con sollecitudine, l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.