Art. 13.
Esercizio provvisorio
Art. 13. Esercizio provvisorio 1. Il Ministero vigilante puo' autorizzare, a seguito della richiesta del direttore dell'Agenzia, per un periodo non superiore a quattro mesi l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, e' consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.