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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
Apri il testo al 21 aprile 2009

Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 13.

Esercizio provvisorio

Art. 13. Esercizio provvisorio 1. Il Ministero vigilante puo' autorizzare, a seguito della richiesta del direttore dell'Agenzia, per un periodo non superiore a quattro mesi l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, e' consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

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Relazioni con altre norme

20062009rinvia a
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16321 aprile 2009
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano