Vai al contenuto
Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
Apri il testo al 21 aprile 2009

Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 16.

Accertamento

Art. 16. Accertamento 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 2. L'accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi; b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. 3. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri aventi identico valore; b) per le entrate «proprie», derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati sulla base delle convenzioni stesse, depositate presso l'ufficio ragioneria e contabilita'; c) per le entrate patrimoniali a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi; d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 4. Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilita' la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

20062009rinvia a
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16321 aprile 2009
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano