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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

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dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 17.

Riscossione

Art. 17. Riscossione 1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia. 2. La riscossione e' disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 33. 3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' o da un suo delegato e contiene almeno: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) il numero progressivo; g) l'esercizio finanziario e la data di emissione; h) la codifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Il cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia richiedendone la regolarizzazione. 5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui. 7. Gli uffici a cui sia attribuita autonomia amministrativa possono emettere ordinativi di incasso; tali ordinativi, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita', attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato con funzioni contabili, ovvero dai loro rispettivi sostituti. 8. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano