Art. 2.
Autonomia finanziaria
Art. 2. Autonomia finanziaria 1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza. 2. L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. 3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.