Art. 21.
Liquidazione della spesa
Art. 21. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, e' determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa. 2. La liquidazione compete all'ufficio o al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, e' trasmesso all'ufficio della ragioneria e contabilita' per i conseguenti adempimenti.