Art. 26.
Gestione dei residui
Art. 26. Gestione dei residui 1. La gestione dei residui e' separata da quella della competenza. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 2. La gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio. 3. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata. 4. E' vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 20.