Art. 27.
Conto consuntivo
Art. 27. Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' costituito da: a) rendiconto finanziario; b) conto economico; c) stato patrimoniale; d) nota integrativa. 2. Al conto consuntivo sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, e' sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo e' deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.