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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 28.

Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

Art. 28. Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti 1. L'ufficio della ragioneria e contabilita' predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' di quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16321 aprile 2009
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano