Art. 28.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
Art. 28. Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti 1. L'ufficio della ragioneria e contabilita' predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' di quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.