Art. 29.
Rendiconto finanziario
Art. 29. Rendiconto finanziario 1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti: a) il rendiconto finanziario decisionale; b) il rendiconto finanziario gestionale. 2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il bilancio di previsione decisionale. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale, come il bilancio di previsione gestionale, e' suddiviso in capitoli ed evidenzia: a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.