Art. 33.
Affidamento del servizio di cassa
Art. 33. Affidamento del servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato, presso il quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti e viene svolto sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei seguenti aspetti: a) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti; b) condizioni per le operazioni di conto corrente; c) procedura di trasmissione dei titoli e valori di entrata e di spesa; d) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari. 2. La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. 3. Il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 4. Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.